Polizia municipale

Funzioni e compiti

Funzioni e compiti di polizia amministrativa locale ( art. 117, comma secondo, lettera h) Cost. e L.R. 42/2013)
Il Comune di Gioia dei Marsi esercita le funzioni di polizia amministrativa in forma singola o associata avvalendosi del servizio di polizia locale comunale. Al fine di assicurare in maniera continuativa, efficiente ed efficace su tutto il territorio di competenza lo svolgimento delle funzioni di polizia locale comunale, ha organizzato il Servizio di polizia locale comunale con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture specificamente dedicate. Gli addetti al Servizio di polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:

  • - svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell’Ente di appartenenza, attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;
  • - prestare servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di attività e compiti istituzionali;
  • - assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorità;
  • - svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché, di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell’Ente locale di appartenenza;
  • - vigilare sull’integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
  • - svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
  • - segnalare alle autorità competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;
  • - svolgere funzioni di polizia mortuaria;
  • - svolgere funzioni di vigilanza sull’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.

Gli addetti al Servizio di polizia locale svolgono la loro attività in uniforme tranne nei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale e non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente. Già ai sensi della Legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986 i Comuni hanno svolto le funzioni di Polizia Amministrativa nelle materie attribuite o trasferite ai Comuni dal D.P.R. n. 616/77 attraverso il servizio di P.M., nell’ambito della propria giurisdizione territoriale. In forza delle disposizioni introdotte da questo inquadramento normativo, il Sindaco o l’Assessore delegato, impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio. Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti ai Corpo di Polizia Municipale.


Il personale che svolge servizio di P.M. esercita funzioni di Polizia Giudiziaria, come Agente, nel caso dei vigili urbani e degli istruttori, e come Ufficiale, nel caso del Comandante e degli Ispettori. Tale qualifica viene acquisita automaticamente con l’assunzione. Nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria essi dipendono operativamente dall’Autorità Giudiziaria e rivestono tale ruolo nell’ambito dell’orario di servizio e in relazione alle competenze specifiche (polizia locale, annonaria, sanitaria, edilizia ed infortunistica stradale).


La Polizia Municipale è chiamata ad assolvere anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; l’articolo 3 della Legge n. 65/86 afferma, infatti, che gli appartenenti ai Corpi di P.M. esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano nell’ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. I compiti in materia sono: il mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la tutela della proprietà, l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Generali e Speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle ordinanze delle varie autorità e il soccorso in caso di calamità.


La qualifica di Pubblica Sicurezza si differenzia da quella di Polizia Giudiziaria e non viene acquisita automaticamente; è necessario, infatti, un provvedimento formale da parte del Prefetto. La P.M. espleta poi i servizi di Polizia Stradale a norma degli articoli 11 e 12 del D.L. n. 285/92 (Codice della Strada), quali: prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevazioni tecniche degli incidenti stradali, scorte ed operazioni di soccorso. In considerazione dei propri compiti istituzionali, nonché delle sue attribuzioni di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, l’agente di P.L. è un Pubblico Ufficiale come previsto dall’art. 357 c.p.. La P.M. svolge, infine, attività di Polizia locale per tutelare gli interessi specifici della collettività in materia di attività commerciale ed annonaria, veterinaria, urbanistico – edilizia, sanitaria, rurale, mortuaria e tributaria.

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