Bando per gli alloggi popolari anno 2024

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Bando di concorso generale 2024 Per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

Data:

04 Aprile 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Bando di concorso generale 2024

 

per la formazione della graduatoria di assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria.

 

Tutti coloro che hanno presentato domanda in occasione dei precedenti bandi emanati da questa Amministrazione, sono Tenuti al fine dell’inserimento e conferma di un posto nella graduatoria, a presentare nuova istanza con il presente bando di concorso. Il bando è aperto anche ai nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio Erp.

 

I cittadini interessati all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione degli-alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dovranno presentare la domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nell'Albo Pretorio del Comune, e quindi entro il 03 GIUGNO 2024, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gioia dei Marsi -sede Piazza della Repubblica - o spedirla tramite Servizio Postale Raccomandato al Comune di Gioia dei Marsi. Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.
Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 (sessanta) giorni se residenti nell'area europea, e di 90 (novanta) giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Riserva di alloggi

Saranno applicate, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, tutte le riserve sugli alloggi previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia quelle già disposte e sia quelle che si renderanno necessarie per il soddisfacimento ed il perseguimento del pubblico interesse. Le assegnazioni degli alloggi riservati saranno effettuate previo accertamento della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari.

 

Requisiti per l'ammissione al concorso

| requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio Erp, (così come indicati all'art. 2 L.R. 96/96 e s.m.i.) sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a-prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
b-ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguitodi sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli artt..290 -291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
‘c). non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b)dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la-superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto
c)...
 non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n° 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n° 392/78. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o.da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
F) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISEASEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresi, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per far fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;
g) non aver ceduto in tutto. o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale; g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui alterzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

  1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ivi intese anche le unioni civili e le convivenze di fatto regolamentate dalla vigente normativa. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
  2. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
  3. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del + nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.
    4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.
  4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), b-ter, c), d), e), g), g-ter), g-quater)) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
  5. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
  6. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.
    7-bis. | requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

 

Per quanto concerne il nucleo familiare si deve tener conto, ai sensi dell'art.8 della L.R. 96/96 così come modificata dalla L.R. n°31/01,anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando, ai fini della determinazione del punteggio, alle condizioni e nei limiti sanciti dalla citata L.R. n°31/01.

 

Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al Comune di Gioia dei Marsi utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune stesso e ritirabili presso l'Ufficio protocollo del Comune —Piazza della Repubblica- nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30
I modelli di domanda potranno essere, altresì, scaricati sul sito Internet:
www.comune.digioiadeimarsi.ag.it

 

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

Le domande dovranno essere sottoscritte dai richiedenti. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine prestabilito fissato per il 03 GIUGNO 2024

Ultimo aggiornamento: 05/06/2024, 10:20

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