Il Comune assicura le funzioni di polizia amministrativa locale nel
rispetto della L.R. 42/2013 e delle leggi statali vigenti.
Il personale del Servizio di polizia locale nel territorio comunale
provvede a:
1. assicurare i servizi di polizia stradale previsti dagli artt. 11 e 12
del codice della strada:
a) prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. svolgere le funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria
ai sensi dell’art. 57 c.p.p.
3. Ai sensi della L.R. 42/2013 provvede inoltre a:
a) svolgere funzioni di polizia amministrativa locale nelle materie di
competenza attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;
b) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta per
l'espletamento di attività' e compiti istituzionali;
c) assolvere compiti di informazione, accertamento, raccolta e
rilevazione di dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste
dalle competenti autorità;
d) svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché
di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza
comunale;
e) vigilare sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio
pubblico;
f) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
g) segnalare alle autorità' competenti disfunzioni o carenze dei servizi
pubblici;
h) svolgere funzioni di polizia mortuaria;
i) svolgere funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle
ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.
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